AFFITTI BREVI: ESTINTORI E ALTRI REQUISITI DI SICUREZZA

a cura dell'avvocato Matteo Rezzonico


Locazioni abitative
Locazioni abitative Locazioni in genere
Locazioni in genere
Pur con i limiti di essere una prima interpretazione e salvo chiarimenti del Ministero del Turismo, i requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 13 ter comma 7 del decreto legge 145/2023 riguardano tutte le unità immobiliari concesse in locazione, mediante locazione turistica (con durata non superiore o anche superiore a trenta giorni) e mediante affitti brevi (con durata non superiore a trenta giorni), svolti in forma imprenditoriale. Ed infatti il decreto legge 145/2023 risulta dettato in tema: di disciplina delle locazioni per finalità turistiche; delle locazioni brevi; delle attività turistiche ricettive. L'articolo 13 ter comma 7 del richiamato decreto legge 145/2023 che di sèguito si riporta è riferito a tutte le locazioni turistiche e non solo alle locazioni brevi di cui all’articolo 4 del decreto legge 50/2017, svolte in forma imprenditoriale, laddove recita: “Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'Interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021”. Ciò trova conferma nel successivo articolo 13 ter comma 9 del decreto legge 145/2023 che sanziona con una pena pecuniaria da euro 600,00 ad euro 6000,00, per ciascuna violazione accertata, chiunque conceda in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017 numero 50, prive dei requisiti di cui al comma 7, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8.

Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) riguarda invece tutti gli affitti brevi e le locazioni turistiche.