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OCCHIO AI PASSI CARRAI: DA REGOLARIZZARE ANCHE I PIÙ ANTICHI SE SI AFFACCIANO SU STRADE STATALI EXTRAURBANE
Urbanistica ed edilizia in genere
Passi carrai che si affacciano su strade statali extraurbane: forse non tutti sanno che devono essere rimossi, se situati a meno di 100 metri da un altro accesso carraio già autorizzato. Una norma non esattamente nuova – discende infatti dal regolamento di attuazione (Dpr 495/1992) del “nuovo” Codice della strada (D.lgs 285/1992) – ma che approda adesso nelle aule di giustizia, destinata ad incidere anche su antiche situazioni di fatto.
Il Tar Piemonte, in una serie di recenti sentenze (dalla n.1336 alla n.1340/2015 depositate il 15 settembre), ha dato ragione all’Anas che aveva ingiunto ad alcuni proprietari di ville sul lago Maggiore non solo la chiusura definitiva del loro accesso carraio situato lungo strada statale, ma anche il ripristino dei luoghi. Infatti secondo il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice, i passi carrai che si affacciano su strade statali extraurbane devono essere rimossi, se situati a meno di 100 metri da un altro accesso carraio già autorizzato (art.45). Ciò non vale invece per le strade statali che passano nei centri urbani (per cui vale invece l’art 46, che non prescrive distanze minime).
Per il citato regolamento è peraltro consentito alle proprietà confinanti di mettersi d’accordo, quando un lotto rischi di rimanere isolato, “realizzando particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livello diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse”.
Il nuovo Codice prescrive da un lato che l’istituzione di nuovi accessi o diramazioni nelle strade vada sempre autorizzata dall’ente proprietario delle strade (art 22), dall’altro che tutti gli accessi o diramazioni già esistenti devono essere regolarizzati.
Una norma poco nota, destinata ad incidere anche su antiche situazioni di fatto, già esistenti all’entrata in vigore del nuovo codice (pubblicato sulla G.U. n. 114 del 18 maggio 1992), magari prive da sempre di qualsivoglia permesso. Addirittura eventuali passi carrai autorizzati in base al “vecchio” codice della strada (Dpr n. 393 del 1959) vanno sottoposti a un nuovo controllo amministrativo che acclari la loro conformità alle nuove regole, al fine di ottenere l’apposita “regolarizzazione”. Non solo: per chi mantiene in esercizio antichi accessi, privi della nuova autorizzazione, è prevista una sanzione pecuniaria, accompagnata dalla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi (art. 22, comma 11, del D.Lgs 285/92).
Negli ultimi casi al Tar piemontese, in 4 dei 5 ricorsi, i privati hanno perso la causa che li vedeva contrapposti ad Anas; l’unico non soccombente ha dimostrato che il Comune, nel suo caso, aveva da poco inserito il suo tratto di statale nella rete urbana, con delibera del Consiglio comunale.

