CHI SI DISTACCA DALL’IMPIANTO DI CONDOMINIO, DEVE PAGARE ANCHE LE SPESE STRAORDINARIE


Condominio - impianti in genere
Condominio - impianti in genere
Chi decide di distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato deve continuare a pagare al condominio, oltre alle spese per la manutenzione straordinaria, anche quelle per la manutenzione ordinaria. Ad affermarlo sono stati, a sorpresa, i giudici della Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 3360 del 31 luglio 2015.
La sentenza, che riguarda un proprietario condannato a far fronte alle spese di manutenzione ordinaria anche dopo essersi distaccato, interpreta in modo quantomeno discutibile l'art. 1118 del Codice civile "Diritti dei partecipanti sulle cose comuni", sensibilmente integrato dalla Legge di riforma del 2012. Questa norma parla infatti di obbligo «a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma». Per i giudici di secondo grado, tuttavia, nelle spese per la "conservazione dell'impianto" rientrerebbero anche quelle per la manutenzione ordinaria, poiché «se non viene mantenuto in via ordinaria, il bene è destinato a deteriorarsi». Inoltre, aggiunge la Corte, «il condomino non può certo conseguire il risultato di preservare, a spese degli altri comunisti - spese attinenti alla citata manutenzione ordinaria -, il valore della propria unità abitativa».
L'interpretazione dei giudici della Corte d'Appello è tranchant, anche rispetto alla sentenza emessa un anno prima dalla Cassazione (n.9526 del 30 aprile 2014), che si era espressa su un condomino che aveva rinunciato anch'egli al riscaldamento centralizzato; in quel caso specifico, però, gli ermellini si erano limitati ad affermare come lo stesso condomino fosse tenuto a pagare le spese per la manutenzione ordinaria (oltre a quelle per la manutenzione straordinaria) solo nel caso in cui, a distacco avvenuto, gli altri condomini non avessero avuto un risparmio sui consumi. Una condizione peraltro dettata dall'art. 1118 c.c., che contempla il distacco, ma solo a patto che l'operazione non comporti "aggravi di spesa per gli altri condomini".