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APPALTO E VENDITA: applicazione articolo 1669 c.c.
Appalti edili
Compravendita
Secondo Cassazione civile sez. II, 8/09/2026, n. 25140, l'articolo 1669 del codice civile si applica sia alla vendita che all'appalto comprese le opere di ristrutturazione edilizia, ossia, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che presentino gravi vizi incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. In particolare, il venditore che, sotto la propria direzione e controllo, abbia fatto eseguire sull'immobile, successivamente alienato, opere di ristrutturazione edilizia ovvero interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, ne risponde nei confronti dell'acquirente (anche) ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile.

