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PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA E DANNI
04 Novembre 2026
Compravendita
In materia di risoluzione del contratto preliminare di compravendita, mentre l'azione proposta dal promittente venditore per l'inadempimento del promissario acquirente implica che il danno, dovuto per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, sussista in re ipsa e non necessita, quindi, di prova, l'azione risarcitoria proposta dal promissario acquirente per l'inadempimento del promittente venditore, implica che i danni richiesti, quand'anche da liquidarsi in via equitativa, spettino soltanto se siano conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento e possano esser liquidati esclusivamente se il medesimo promissario acquirente, che si assume danneggiato, fornisca la prova della loro effettiva esistenza (cfr. Cassazione civile sez. II, 8/09/2026, n. 25139).

