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CORTILI E GIARDINI PAGANO L'IMU?
Imposta Municipale
CORTILI E GIARDINI PAGANO L’IMU COME AREE EDIFICABILI
Le aree urbane, quali ad esempio cortili o giardini contigui ad abitazioni, sono considerate, ai fini Imu, come aree meramente pertinenziali. Conseguentemente generalmente sono tassate in uno con il fabbricato. Le stesse non devono però essere suscettibili di diversa destinazione, se non attraverso una radicale trasformazione. Con la pronuncia 26673/2025, la Corte di cassazione ha però puntualizzato che i cortili e i giardini sono porzioni di suolo, certamente non qualificabili né come terreni agricoli né come fabbricati, derivanti dalla manipolazione intensiva del terreno, funzionale all’edificazione. Per questo motivo, la Corte ha concluso per l’appartenenza delle stesse alla categoria delle aree edificabili.
In argomento si contrappongono due tesi: l’una sostenuta dai Comuni secondo cui i beni in questione devono essere considerati come aree edificabili e in quanto tali soggetti autonomamente a imposta sulla base del valore di mercato; l’altra dai contribuenti secondo cui l’area consiste nel considerare le porzioni di suolo suddette come pertinenze del fabbricato cui esse accedono. In tale ottica, l’area urbana concorre al più alla determinazione della rendita catastale del fabbricato e non è quindi di per sé oggetto di tassazione.

