LA RESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO/LOCATORE IN CASO DI IMMISSIONI


Locazioni non abitative
Locazioni non abitative Proprietà, servitù
Proprietà, servitù
Secondo Cassazione sez. III, 26/08/2025, n.23881, in materia di immissioni intollerabili, allorchè le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c., per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell'immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi. Dunque, il locatore deve concorrere e non basta che ometta di diffidare il conduttore, e questo suo concorso può anche consistere nel fatto di locare ben sapendo che il conduttore produrrà immissioni (fattispecie relativa all'analisi dei limiti della responsabilità in capo a locatore e condominio in un caso scaturito da attività di ristorazione esercitata in un immobile condominiale).