NOVITA' DALLA CASSAZIONE SULLA CEDOLARE SECCA


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Lo scorso 7 maggio 2024, con sentenza n. 12395, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sulla vexata quaestio del contrasto interpretativo in merito all'articolo 3, comma VI, del DLgs 23 del 2011 e, in particolare, in merito all'applicabilità o meno del regime sostitutivo di tassazione (c.d. della cedolare secca) ai contratti di locazione nei quali il conduttore agisca nell'esercizio di un'impresa, arte o professione (utilizzando, ad esempio, l'immobile locato come alloggio per terze persone).

In proposito la Suprema Corte ha chiarito che il predetto regime sostitutivo, in forza del tenore letterale della richiamata disposizione normativa, non può essere applicato esclusivamente qualora il conduttore agisca nell'esercizio di un'impresa.

Pertanto, non essendo la preclusione estesa al conduttore, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto "in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale".

Si tratta di un grande traguardo, che pone fine alla linea dell'Agenzia delle Entrate che dal 2011 ha interpretato estensivamente la normativa precludendo l'applicazione della c.d. cedolare secca ai contratti di affitto nei quali il conduttore agisca nell'esercizio della propria attività professionale.