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Più tutelate le imprese edili. E ciò anche se nel preliminare di vendita dell’immobile da costruire le ditte non rilasciano al promissario acquirente la polizza fideiussoria prevista dall’articolo 2 del dlgs 122/05: la garanzia, infatti, va prestata per consentire al cliente di recuperare i soldi spesi se la società dovesse fallire o comunque entrare in crisi, mentre i lavori sono ancora in corso. Ma se l’opera è terminata, il promissario acquirente non può avanzare la domanda di nullità del preliminare. Oppure può anche proporla, ma nessun giudice 1’accoglierà, perché manca l’interesse ad agire e anzi risulta violata la clausola della buona fede: nel frattempo non si è manifestata l’insolvenza del promittente venditore né risulta altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente, alla cui tutela è preposta la nullità di protezione collegata al mancato rilascio della fideiussione. È quanto emerge dall’ordinanza 3817/23, pubblicata l’8 febbraio dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Agibilità sufficiente. È accolto il ricorso proposto dall’impresa edile dopo che era stato confermato il decreto ingiuntivo di 50 mila ermi ottenuto a suo tempo dal promissario acquirente dell’immobile; il tutto per l’omessa consegna della fideiussione di cui all’art. 2 dlgs 122/05. Sbaglia la Corte d’appello quando ritiene che la nullità protettiva del preliminare di vendita per il mancato rilascio della garanzia operi fino al trasferimento della proprietà e non soltanto sino alla fine dei lavori, laddove l’ultimazione consente di ottenere il certificato di agibilità. Quando il promissario acquirente eccepisce la nullità del preliminare, a due anni dalla sottoscrizione, l’immobile è già finito e l’agibilità richiesta. Nel momento in cui è chiesto al giudice il decreto ingiuntivo, poi, l’agibilità risulta già ottenuta per silenzio-assenso, mentre il promissario acquirente diserta l’appuntamento davanti al notaio per la stipula del definitivo, nonostante l’invito del promittente venditore. Il cliente, insomma, compie un abuso del diritto perché si libera in modo illegittimo dal vincolo contrattuale soltanto perché ci ha ripensato, mentre la garanzia serve a tenere indenne chi compra dall’eventuale fallimento del costruttore-venditore.