IL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA


Compravendita
Compravendita
Il promittente venditore inadempiente al preliminare è tenuto non solo alla restituzione della caparra ma anche al risarcimento per il lucro cessante. Nello specifico, in caso di compravendita di bene immobile per il quale è stato stipulato un contratto preliminare, qualora il promittente venditore non adempia ai suoi obblighi e ceda ad altro soggetto il bene, è tenuto non solo alla restituzione della caparra confirmatoria ma anche al risarcimento del lucro cessante subito dal promissario acquirente. Questo principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 32536 del 4 novembre 2022. In sintesi, la vertenza nasce a fronte della condotta di un promittente venditore il quale - stipulato il preliminare per la cessione di un immobile – ha venduto il bene ad un terzo con relativa trascrizione dell’atto. A fronte di ciò il promissario acquirente ha fatto causa per conseguire la proprietà, sennonchè la domanda non è stata accolta in quanto era già stata trascritta la vendita del bene a terzi. E’ stata invece accolta la domanda di restituzione dell’acconto versato a titolo di caparra e di danni per lucro cessante.