LA SOPRAELEVAZIONE


Condominio - assemblea
Condominio - assemblea
LA SOPRAELEVAZIONE
La sopraelevazione è legittima anche senza permesso degli altri condòmini se l’opera non metta a rischio il fabbricato sotto il profilo statico. E in generale l’intervento sul tetto deve ritenersi consentito se non altera la funzione di copertura dell’edificio. Conseguentemente il Comune non può bloccare il cantiere perché manca l’approvazione dell’assemblea al progetto previsto dalla Scia. È quanto emerge dalla sentenza 984/20, pubblicata il primo agosto 2020 dalla seconda sezione del Tar Campania che ha accolto il ricorso del proprietario esclusivo dell’ultimo piano. In particolare il Tar ha annullato il divieto di proseguire i lavori perché ciascun condomino può realizzare sulle parti comuni dello stabile un’opera strettamente pertinenziale alla proprietà esclusiva a condizione di non stravolgerne l’assetto. Per esempio trasformando una parte del tetto in terrazza a proprio uso esclusivo, senza modificare in modo significativo la consistenza della superficie: si configura in tal caso soltanto un uso più intenso della cosa comune, che non richiede l’assenso degli altri condòmini, laddove i lavori non comportino un’alterazione significativa dal punto di vista costruttivo, morfologico o funzionale.