LA LEVA FISCALE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA


Agevolazioni sul recupero
Agevolazioni sul recupero

DETRAZIONI FISCALI: LE TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI
Il governo punta sulla leva fiscale per il rilancio del settore edilizio, con lo scopo di far ripartire lavori per almeno 6 miliardi di euro, con un effetto totale sull’economia di 21 miliardi di euro e 100 mila posti di lavoro (stime Ance). È con questa finalità che l’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto rilancio) introduce una nuova percentuale di detrazione Irpef e Ires del 110%, utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, a fronte di interventi per il risparmio energetico qualificato (Ecobonus) nonché interventi antisismici (sismabonus).
In particolare, il meccanismo incentivante ruota attorno a tre principali tipologie di interventi:
A) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (spesa massima di 60 mila euro moltiplicata per il numero immobiliari che compongono l’edificio);
B) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura d’acqua calda sanitaria a condensazione anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (spesa massima di 30 mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio), nonché installazione in edifici unifamiliari di caldaie a pompe di calore o a condensazione (basso limite di spesa di 30 mila euro);
C) Realizzazione dei lavori di adeguamento antisismici per la messa in sicurezza statica. Per beneficiare dell’ecobonus, occorrerà produrre un progetto, una relazione di conformità ex L. n. 10/1991 (prima dell’inizio dei lavori), un attestato di qualificazione energetica (per chiudere i lavori) e un attestato di prestazione energetica. Inoltre, la detrazione verrà concessa solo se a seguito degli interventi si otterrà il doppio salto di classe energetica (se non possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta), da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.