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LA LOMBARDIA RIVEDE I BONUS DI VOLUME PER EDIFICI VIRTUOSI
Agevolazioni sul recupero
In Lombardia una recente legge regionale interviene sul meccanismo con cui si calcolano nell'area lombarda i bonus di cubatura legati alle performance energetiche degli edifici virtuosi. E tratta anche di pompe di calore.
La Lr 38 del 10 novembre 2015 (pubblicata sul Burl n. 46 del 12 novembre) è in realtà una norma di semplificazione di quelle che le Regioni approvano periodicamente per affinare qualche dettaglio del proprio corpus. Così, tra un mare di altri temi - cave, aree protette, navigazione sui navigli lombardi – compaiono anche da un lato gli incentivi volumetrici (all'articolo 10), dall'altro le modalità con cui si reimmettono in falda le acque utilizzate per gli impianti a pompa di calore (art.13), in questo caso rimesse invero a ulteriori dettagli che saranno emanati dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore, il 27 novembre scorso.
Circa i bonus di cubatura, la Lombardia, con questo articolo 10, è intervenuta sulla propria legge-quadro dedicata al consumo di suolo, la Lr 31/2014 con cui circa un anno fa la Regione aveva dettato le norme generali per la riduzione del processo.
Il nuovo testo chiarisce aspetti concreti delle misure d’incentivazione esistenti in Lombardia (art 4 della Lr 31/2014), fin qui poco limpidi, in quanto a decodifica. Interviene su tre macro ambiti.
Il testo precisa che nei restauri, ristrutturazioni, e manutenzioni straordinarie, così come sono definiti dalla legge lombarda sul governo del territorio (Lr 12/2005, art.27, comma 1, lettere b, c, d) e nelle sostituzioni edilizie (ibidem, comma 1, lettera e, punto 7 bis), che consentono di raggiungere una riduzione superiore al 10% dell’indice di prestazione energetica (Ipe) espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, “la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura dell’unità immobiliare o dell’edificio interessato dall’intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l’involucro esterno degli edifici” (nuovo comma 2 bis dell’art 4).
La medesima precisazione sulla metodologia di calcolo è espressa in merito agli interventi di nuova costruzione che ricadono all’interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato (così come definiti dalla citata Lr 12/2005, art 10, comma 1, lettera a) e che raggiungono una riduzione superiore al 20% rispetto ai requisiti di trasmittanza termica, oppure che totalizzano un calo superiore al 20% per cento rispetto all’Ipe espresso in termini di fabbisogno di energia primaria (nuovo comma 2 ter).
Identico, infine, il calcolo – con esclusione anche qui di muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l’involucro esterno degli edifici – per qualsiasi intervento di nuova costruzione, non ricompreso nelle due precedenti tipologie, che raggiunga una riduzione superiore al 25% rispetto ai requisiti di trasmittanza termica oppure un taglio superiore al 25% rispetto all’Ipe espresso in termini di fabbisogno di energia primaria. Non solo. In futuro, In quest’ultimo caso, si alzerà l’asticella della performance: viene fin d’ora precisato che dal 1° gennaio 2021 i citati target sono elevati a una percentuale del 30 per cento (nuovo comma 2 quater).
Un ulteriore passaggio entra nel merito di un tema delicatissimo: “La superficie lorda di pavimento differenziale che deriva dal non conteggio dei muri perimetrali non va in detrazione della superficie lorda di pavimento da recuperare o sostituire. Per gli interventi di cui ai commi 2 bis e 2 ter, è permesso derogare fino a un massimo di 30 centimetri a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Tali deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile” (nuovo comma 2 quinquies).
La neonata Lr 38/15 abroga il passaggio della Lr 31/2014 che fin qui dettava in Lombardia il ritmo degli incentivi volumetrici per edifici virtuosi (comma 5 dell’articolo 4). La manovra di pulizia normativa lombarda si è resa necessaria per eliminare le sovrapposizioni che si erano venute a creare in materia rispetto allo scenario nazionale.

