LOMBARDIA, NOVITÀ SULL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI


Risparmio energetico - energie alternative
Risparmio energetico - energie alternative
La Giunta della Regione Lombardia ha predisposto un Decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale di venerdì 22 gennaio 2016, per chiarire alcune disposizioni del Testo unico sull'efficienza energetica presentato a luglio dello scorso anno.

Di seguito riportiamo alcune integrazioni contenute nel Decreto dirigenziale 18 gennaio 2016, n. 224. “Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30 luglio 2015”.

OBBLIGO DI DOTAZIONE E ALLEGAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

E’ confermata l’esclusione dall’obbligo di allegazione dell’APE per i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali. 

INTERVENTI MIGLIORATIVI DA INDICARE NELL’APE

L’assenza dell’indicazione di interventi migliorativi nell’apposita sezione dell’APE costituisce un inadempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’APE. 

MODIFICA DEL MODELLO DI APE

Alla quarta pagina dell’Attestato di Prestazione Energetica è aggiunta la dicitura “Si dichiara, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, che la presente copia cartacea è conforme al file dell’attestato di prestazione energetica depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale.”

DOTAZIONE DELL’APE IN CASO DI EDIFICIO PRIVO DI IMPIANTO

Le disposizioni di cui al punto 10.5 dell’Allegato al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015 sono applicabili in tutti i cui i casi in cui sia previsto l’obbligo di dotazione dell’APE.

OBBLIGO DI ALLEGAZIONE ALL’APE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO

In relazione a quanto previsto al punto 11.8 delle disposizioni allegate al Decreto n.6480 del 30.7.2015, si precisa che il libretto d’impianto, deve essere obbligatoriamente allegato all’Attestato di Prestazione Energetica consegnato all’acquirente o al locatario dell’edificio, prima della stipula del contratto.

AMPLIAMENTO VOLUMETRICO, RECUPERO DI SOTTOTETTI E NUOVI VOLUMI EDILIZI

Qualora la nuova porzione sia climatizzata mediante nuova installazione anche solo di un sistema tecnico dedicato ad un servizio energetico, occorre procedere alle verifiche previste per gli edifici di nuova costruzione.

Gli ampliamenti volumetrici, i recuperi di sottotetti esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi che non rientrano tali per cui la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente e inferiore o uguale a 500 m3 , sono assimilati a interventi di riqualificazione energetica e sono soggetti alle verifiche di cui al punto 8 delle suddette disposizioni.

REQUISITI DI TRASMITTANZA TERMICA DEI SERRAMENTI IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

I requisiti di trasmittanza termica dei serramenti, indicati nella tabella 15 dell’Allegato B delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, sono definiti come segue:

Zona climatica E
• Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 U (W/m 2 K)= 1,80
• Dall’1.1.2017 U (W/m 2 K)= 1,40

Zona climatica F
• Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 U (W/m 2 K)= 1,60
• Dall’1.1.2017 U (W/m 2 K)= 1,00

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’INVOLUCRO OPACO CON ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE O DALL’INTERNO

Si specifica che le tabelle di riferimento dell’Allegato B per quanto previsto al punto 8.3 delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015 sono la numero 12, 13, 14 e la numero 15, quest’ultima limitatamente alle chiusure tecniche opache e ai cassonetti.

REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

L’installazione di nuovi apparecchi di illuminazione deve rispettare i requisiti indicati al punto 8.9 delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015.

SOSTITUZIONE DI GENERATORE DI CALORE

La sostituzione di una caldaia con un’altra di diversa tipologia non è assimilata ad un cambio di tipologia di generatore; pertanto, nel caso in cui non vi sia un cambio di combustibile e nel caso in cui la potenza termica della nuova caldaia non sia superiore a 50 kW, non è necessario presentare al Comune la relazione tecnica di cui al punto 4.8 delle predette disposizioni.

REQUISITI PER L’INSTALLAZIONE DI UN UN IMPIANTO TERMICO ALIMENTATO A BIOMASSA

Nel caso in cui l’installazione di un impianto termico alimentato a biomassa riguardi un edifico di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione di primo livello, occorre procedere al calcolo dell’efficienza globale media stagionale di cui al punto

INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE CON POTENZA NON SUPERIORE A 15 KW

Nel caso in cui l’installazione della pompa di calore, pur con potenza termica non superiore a 15 kW, avvenga nell’ambito di una qualsiasi altra tipologia di intervento non si applica l’esclusione di cui al punto 4.11 predetto.

ASSENZA DI UNO DEI SOTTOSISTEMI DELL’IMPIANTO TERMICO O DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS

L’edificio oggetto di certificazione si considera privo dell’impianto termico nel caso in cui l’impianto termico in esso installato sia sprovvisto di almeno uno dei sottosistemi (generazione, distribuzione o emissione);

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO TERMICO

Gli interventi sull’impianto termico che rientrano nella definizione di ristrutturazione o di riqualificazione energetica, sono soggetti ai medesimi obblighi di cui al punto 8.6, 8.7, 8.8 delle disposizioni allegate al decreto 6480 del 30.7.2015.

POMPE DI CALORE REVERSIBILI TIPO SPLIT

Ai fini del calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio, qualora in un ambiente servito da impianto di riscaldamento sia presente anche un impianto in pompa di calore reversibile tipo split, quest’ultimo deve essere considerato ai fini del raffrescamento e può essere trascurato ai fini del riscaldamento.

FATTORI DI ALLOCAZIONE DELL’ENERGIA PER SISTEMI COGENERATIVI

Quanto indicato nelle formule 11.379, 11.380 e 11.381 dell’Allegato H al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, in merito alla modalità di allocazione dell’energia in presenza di sistemi cogenerativi è da intendersi applicabile indipendentemente dalla taglia degli stessi.

OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Qualora un edificio soggetto ai requisiti degli “edifici ad energia quasi zero” sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria, non incorre negli obblighi relativi alla copertura dei fabbisogni di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria e della somma dei fabbisogni per la climatizzazione invernale, estiva e l’ acqua calda sanitaria, ma resta soggetto all’obbligo di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica.

VERIFICHE DI CONDENSA

Le condizioni interne di utilizzazione sono da valutare secondo il metodo delle classi di concentrazione riportato nelle Appendici A e NA (Appendice Nazionale) della norma UNI EN ISO 13788. 

STRUTTURE A PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Le strutture a protezione degli impianti sportivi sono considerate stagionali e, pertanto, sono esenti dagli obblighi di rispetto dei requisiti di prestazione energetica e di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica.