COMPRARE CASA: LE NUOVE POSSIBILITÀ DELLA LEGGE FINANZIARIA


Compravendita
Compravendita
Leasing immobiliare abitativo e acquisto “scontato” da costruttori di case energeticamente efficienti. Sono le novità introdotte dalla legge di Stabilità (208/2015) per chi vuole acquistare una casa. Due strumenti innovativi, che hanno un risvolto diretto anche sul “carico fiscale” di chi le mette in pratica.

Il leasing immobiliare abitativo ha la dichiarata finalità di agevolare le compravendite, in primis quando coinvolti ci sono i giovani, attraverso uno strumento alternativo rispetto al tradizionale mutuo ipotecario. Si tratta di un contratto disciplinato dalla stessa legge 208, che aggiunge una figura nella trattativa fra chi compra e chi acquista: l’intermediario finanziario (o la banca) che, in cambio del riconoscimento di un canone periodico, «si obbliga ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento». L’importo della rata è commisurato al prezzo di acquisto o di costruzione dell’unità immobiliare e alla durata del leasing: alla scadenza, l’utilizzatore ha la facoltà o di prolungare il contratto o di riscattare la proprietà del bene a un prezzo predeterminato, dedotti i canoni già pagati.

Notevoli i vantaggi fiscali se lo strumento è finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale. Sotto l’aspetto dell’imposizione diretta, gli under 35, con un reddito complessivo non superiore a 55mila euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria, possono detrarre il 19% dei canoni fino a un massimo di 8milaeuro; in più, al riscatto, possono “scaricare” 19% del costo di acquisto dell’immobile per un importo non superiore a 20mila euro. Se l’età dell’utilizzatore è pari o superiore a 35 anni, gli importi su cui calcolare il bonus sono ridotti della metà. Per quanto riguarda le imposte indirette, invece, l’aliquota dell’imposta di registro è dell’1,5%. Laddove l’acquisto da parte del concedente è soggetto a Iva, il trasferimento sconta inoltre l’aliquota ridotta del 4%. Infine, in caso di perdita del lavoro (a patto che nono si tratti di una risoluzione consensuale o dovuta a giusta causa) è possibile (una volta sola per contratto) chiedere la sospensione del pagamento del canone per un massimo di 12 mesi, allungando e dilazionando i termini del contratto.

L’altra “neo-detrazione” riguarda il 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, cedute (entro il 31 dicembre 2016) dalle imprese che le hanno costruite: il bonus è diviso in quote uguali nell’anno in cui si sostiene la spesa e nei nove periodi di imposta successivi.