RECUPERO DEI SOTTOTETTI IN CAMPANIA: NON PUÒ ESSERE REALIZZATO IN DEROGA ALLE PRESCRIZIONI DI PIANI PAESAGGISTICI


Sottotetti
Sottotetti
Il recupero del sottotetti non può avvenire in deroga alle prescrizioni dei Piani paesaggistici. È quanto stabilito dalla Corte costituzionale lo scorso 29 gennaio con la Sentenza 11/2016. L'art. 6 della legge della Regione Campania n. 15 del 2000 viene dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei Piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali.
L’irregolarità è stata indicata dal Tar Campania in seguito al ricorso contro un parere sfavorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Napoli, su un intervento ritenuto non conforme al Piano urbanistico territoriale (PUT) approvato con la Legge regionale n. 35/1987.
La Legge regionale 15/2000, sul recupero dei sottotetti, prevede che si possa derogare alle prescrizioni del Piano urbanistico territoriale, ma la Corte costituzionale assimila il PUT al Piano Territoriale di coordinamento spiegando che in base all’art. 145, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Piano paesaggistico prevale su tutti gli altri strumenti.
Le leggi regionali pertanto non possono quindi prevedere delle deroghe su Piani paesaggistici e di conseguenza come segnalato anche al PUT.
Il Tar acconsente quindi quando dichiarato dalla Soprintendenza.