APPALTI, VERIFICHE DELLE RITENUTE


Appalti edili
Appalti edili

Per l’esecuzione di opere e servizi mediante contratti di appalto, in capo al committente permane esclusivamente l’obbligo di controllare il corretto versamento delle ritenute, restando indenne dall’obbligo di versamento delle stesse. Il legislatore, in sede di conversione del decreto fiscale collegato alla Manovra 2020, ha disposto che l’obbligo resta limitato ai contratti di appalto per opere o servizi di ammontare complessivo annuo superiore a 200 mila euro e realizzati con l’attività lavorativa eseguita presso la sede e con beni strumentali di proprietà del committente(NOTA) . L’art. 4 del dl 124/2019 che introduce il nuovo art. 17-bis al dlgs 241/1997, riferito al nuovo obbligo di versamento delle ritenute negli appalti, è stato interamente sostituito e, nella nuova formulazione, prevede che il committente debba chiedere all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice la copia dei modelli di delega “F24”, utilizzati per il versamento delle ritenute, incorrendo nelle sanzioni nel caso in cui non li richieda o nel caso in cui, riscontrato un inadempimento dell’impresa appaltatrice nel versamento delle ritenute, non sospenda il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa e/o non comunichi l’inadempimento all’Agenzia delle entrate competente per territorio, entro i 90 giorni successivi.

 

NOTA: Come rilevato dalla commissione fiscale FNA-CONFAPPI e dal presidente FNA avvocato Matteo Rezzonico, il condominio non possiede beni strumentali, sicchè non è soggetto a tale obbligo. Sull'argomento si veda anche la Circolare 1/E del 12/02/2020 dell'Agenzia delle Entrate.