AMMINISTRATORE, "AFFIDO IN PROVA" ANCHE SE NON HA RISARCITO I DANNI

Va valutato comunque il comportamento positivo del reo dopo la condanna


Condominio - amministratore
Condominio - amministratore
La Corte di Cassazione, (pronuncia 43853/2019), ha annullato con rinvio l’ordinanza di un Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale di un amministratore condominiale. Il professionista era stato condannato per aver compiuto reati di appropriazione indebita commessi attraverso ripetute distrazioni di ingenti somme di denaro di vari condomìni, destinandole a favore di diverse persone giuridiche a lui riconducibili. Dopo la condanna l’amministratore scontava la pena nella detenzione domiciliare di cui osservava le prescrizioni. Il Tribunale di Sorveglianza non ammetteva l’amministratore al beneficio dell’affidamento in prova, perché non aveva risarcito le persone offese alle quali non aveva restituito neppure una parte del maltolto (oltre un milione di euro). Per il Tribunale l’amministratore inoltre non si trovava in uno stato di necessità economica. La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza, affermando il principio per il quale l’affidamento in prova al servizio sociale deve essere ancorato ai risultati dell’osservazione del comportamento del condannato. L’ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire il danno può essere considerata un segno negativo solo nell’ottica di una valutazione complessiva sulla sua rieducabilità. Conseguentemente il Giudice non deve limitarsi a valutare il parziale risarcimento del danno, ma deve valutare anche la condotta del reo da cui emergono elementi favorevoli: lo svolgimento di un’attività lavorativa, (nel senso che l’amministratore ha continuato a lavorare), l’assenza di altri procedimenti penali a suo carico e la puntuale osservanza della detenzione domiciliare.