NIENTE APPARENZA IN CONDOMINIO

L'amministratore deve rivolgersi al proprietario


Condominio - spese
Condominio - spese
Secondo la Cassazione ordinanza n. 724, sesta sezione civile, pubblicata il 15 gennaio 2020, il principio di apparenza non vale in condominio. L’unico soggetto legittimato passivo nei confronti del condominio, in merito al pagamento degli oneri per la gestione dei beni e dei servizi comuni, è infatti il condomino, ossia il proprietario o titolare di altro diritto reale sull’unità immobiliare, (e non anche chi semplicemente appaia tale). Sbaglia, quindi, l’amministratore che rivolga la propria pretesa impositiva a chi sembra essere condomino, perché abita in condominio e/o partecipa alle relative assemblee. L’eventuale decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti è destinato ad essere revocato, ove tempestivamente opposto. Lo strumento che l’amministratore ha a sua disposizione per chiarire la proprietà è naturalmente il Registro dell’anagrafe condominiale, il cui periodico aggiornamento – anche mediante ricorso ai Pubblici Registri Immobiliari - consente sempre di sapere chi siano gli effettivi condòmini in un dato momento.
Nel caso affrontato dalla Cassazione nell’ordinanza 724 era accaduto che la persona che abitava un’unità immobiliare nel 2005 aveva ricevuto dall’amministratore condominiale la notifica di un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento pro quota delle spese resesi necessarie e per la manutenzione straordinaria dell’edificio.