AGENTE IMMOBILIARE: L'ATTIVITÀ RESTA ESCLUSIVA


Mediazione
Mediazione
L’articolo 2 del Disegno di legge europea 2018 (Disposizioni in materia di professione di agente d’affari in mediazione – Procedura di infrazione n. 2018/2175), modificato nel corso dell’esame in Senato, regola le incompatibilità dell’attività di mediazione con altre attività e professioni intellettuali, tra cui quelle delle professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione, con modifica del comma tre dell’art. 5, della Legge 03/09/1989.
A seguito della riforma, l’attività di agente immobiliare continua quindi ad essere una attività esclusiva e non potrà sovrapporsi né alla figura del lavoratore dipendente, né a quella del libero professionista ordinistico, quali quelle del geometra o dell’ingegnere.
La nuova norma, che rivede le precedenti disposizioni sulle incompatibilità degli agenti d’affari in mediazione, risponde a una richiesta di Bruxelles che ha giudicato troppo ristretto l’accesso alla professione nel nostro mercato.
La primissima versione del testo, prevedeva la totale apertura del settore, con la possibilità anche per qualsiasi lavoratore dipendente o iscritto a un ordine professionale di esercitare l’attuale attività di mediazione. Le associazioni di categoria si sono però adoperate per ribaltare la norma, facendo approvare un emendamento più favorevole, che vieta di essere al contempo agenti, professionisti contigui all’immobiliare e lavoratori dipendenti (specialmente delle banche, ormai sbarcate nel campo della commercializzazione di immobili).
Resta anche l’incompatibilità tra mediazione e attività di impresa, sicché è vietato l’incrocio tra mediazione immobiliare e attività imprenditoriale «di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti allo stesso settore merceologico». Con la precisazione che, a differenza del testo iniziale, non viene più menzionata la fornitura di “servizi” dello stesso settore, che si ritengono ammessi. In altre parole, una società non potrà cumulare nella stessa ragione sociale l’attività di costruzione e di promozione di immobili, insieme all'attività di mediazione d'affari. Possono invece essere accorpati altri servizi, come l’amministrazione e la gestione di immobili, home staging, accoglienza ospiti e tutto quanto non specificato dal nuovo testo di legge.