INDENNITA' DI EURO 600 PER I PROFESSIONISTI

amministratori di condominio


Condominio - amministratore
Condominio - amministratore
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
La richiesta di indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020 prevista dal Decreto Legge 18/2020 (decreto “Cura Italia”), potrà essere effettuata dai professionisti titolari di partita Iva alla data del 23 febbraio 2020 e dai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operativi dalla stessa data, iscritti alla gestione separata INPS (cfr. articolo 2, comma 26 della Legge 335/1995).
Recita l’articolo 27, comma 1, del DL “Cura Italia”:
«Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Possono, quindi, richiedere l’indennità all’INPS, presentando la relativa istanza:
- l’amministratore di condominio che non sia iscritto ad un Ordine professionale e che svolga l’attività in qualità di libero professionista (articolo 53 del TUIR) e che ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps (articolo 27 del Decreto Legge 28/2020);
- i co co co iscritti alla gestione separata Inps;
- l’amministratore socio di società di persone o capitali (articolo 28 del Decreto Legge 18/2020). Ed infatti, anche questi ultimi (cioè i soci), pur non classificabili come lavoratori autonomi (poiché svolgenti attività di impresa in forma societaria), si ritiene possano, in base ai primi chiarimenti dell’ADE, presentare la domanda per l’indennità all’Inps.
L’amministratore iscritto ad un Ordine professionale (avvocato, ingegnere, architetto o altro), deve invece rivolgere la richiesta alla propria Cassa previdenziale di appartenenza (articolo 44, Decreto Legge 18 del 2020).