IL DATORE DI LAVORO RISPONDE SOLO PER DOLO O COLPA


Condominio - dipendenti
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IL DATORE DI LAVORO RISPONDE SOLO PER DOLO O COLPA
Il datore di lavoro, non è automaticamente responsabile degli infortuni dovuti al Covid-19. Ne risponde, penalmente e civilmente, solo nel caso in cui venga accertata la sua responsabilità per dolo o per colpa (come avviene, cioè, per ogni altra tipologia di infortunio in carenza delle misure di sicurezza sul lavoro). A precisarlo è l’Inail, in un comunicato stampa risalente al 15 maggio 2020, per rispondere al dibattito sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19. Per taluni infatti il decreto Cura Italia (DL n. 18/2020), unitamente alle istruzioni dell’Inail, scaricherebbero sui datori di lavoro le responsabilità civili e penali, in caso di contagio da Covid-19 di un loro dipendente.
In particolare, l’art. 42 del decreto Cura stabilisce che il contagio è infortunio sul lavoro nei casi di accertata infezione da Covid-19 avvenuta in “occasione di lavoro”. Solo in questi casi, è riconosciuta una tutela Inail all’infortunato, anche per il periodo di quarantena con astensione dal lavoro, sia se accada a un lavoratore del settore pubblico sia del settore privato. La norma, ha spiegato l’Inail (circolare n. 13/2020) conferma l’indirizzo già seguito dall’Istituto e cioè che le malattie infettive e parassitarie vengono inquadrate nella categoria degli infortuni, perché la causa virulenta è equiparata quella violenta (circolare n. 74/1995). Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. Diversi sono i presupposti per l’erogazione della tutela Inail e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro.