LA TUTELA DEL CONIUGE NON PROPRIETARIO


Proprietà, servitù
Proprietà, servitù
LA TUTELA DEL CONIUGE NON PROPRIETARIO DEL SUOLO
Le costruzioni realizzate su terreni di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi, finanziate dall’altro coniuge, conferiscono a quest'ultimo un diritto di credito nei confronti dei terzi, da far valere verso la massa fallimentare con le forme di rito, unitamente ad eventuali altri crediti. A sostenerlo è la Cassazione (sentenza 24 febbraio 2020, numero 4794), secondo cui la tutela del coniuge non proprietario del suolo non opera sul piano del diritto reale bensì su quello meramente obbligatorio. Il principio viene esteso a tutte le altre variegate fattispecie ipotizzabili che vanno dalla ristrutturazione di un edificio o di un appartamento, alla trasformazione delle colture di un fondo, al rimboschimento, ai lavori di miglioramento ed abbellimento. In tutti questi casi, espressamente contemplati dalla disposizione sull'accessione (articoli 934 e seguenti del Codice Civile), è posto in discussione il principio dell'acquisto per accessione, con la conseguenza che l'incremento del bene personale di uno dei coniugi esclude la comunione di diritti reali e fa sorgere soltanto un diritto di credito in favore dell'altro coniuge.