BONUS FACCIATE: PREVALE UN'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA

Usufruisce del beneficio tutto ciò che dà sulla strada, con esclusione dei cortili interni (ma sono esclusi gli infissi)


Fisco immobiliare
Fisco immobiliare
Dal restauro dei balconi alla tinteggiatura della facciata, usufruisce del Bonus facciata tutto ciò che affaccia sulla strada o è visibile dal suolo pubblico. E’ quanto puntualizzato dalla Circolare n. 2/2020, in data 14 febbraio 2020, dell’Agenzia delle Entrate, sul cosiddetto “bonus facciate”.
Ai fini del riconoscimento del bonus, l’immobile si deve trovare in zona A o B o in aree assimilabili (cfr. sul punto, anche la Risposta, Ministero dei Beni Culturali e per il Turismo 19 febbraio 2020 numero 0004961) .
Gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi”. In altri termini, si parla degli interventi su tutto ciò che è visibile dalla strada o dal suolo pubblico. L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile. Fra i tanti lavori ammessi alla detrazione, sono agevolabili anche gli interventi di rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, inclusa la tinteggiatura o pulitura della superficie. Lo stesso vale per balconi o eventuali fregi ed ornamenti esterni. Senza dimenticare anche i lavori su grondaie e cornicioni, (componenti della facciata). Beneficiano della detrazione anche le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, come ad esempio le perizie, i sopralluoghi, la progettazione e l’installazione dei ponteggi.
La detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dalla legge di Bilancio 2020, vale anche per gli affittuari. Infatti - ai fini della detrazione - i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Il beneficio è applicabile anche per lavori già in corso (iniziati in annualità passate). Per il calcolo della detrazione, infatti, occorre fare riferimento al “criterio di cassa”. Ciò significa che fa fede la data dell'effettivo pagamento indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Nel caso in oggetto, se alcuni pagamenti sono stati corrisposti nel 2019 e altri sono previsti nel 2020, il bonus facciate si applica solo alle spese sostenute nel 2020. Ciò vale per le persone fisiche, mentre per le imprese individuali, (società ed enti commerciali) si applica il “criterio di competenza”, che tiene conto delle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e dalla data dei pagamenti.