CARO BOLLETTE: UNA NORMA POTENZIALMENTE UTILE

a cura dell'avvocato Matteo Rezzonico


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Di sèguito il testo dell'articolo 3 del Decreto Legge 115/2022:

Fino al 30 aprile 2023 e' sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorche' sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalita' prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano gia' perfezionate.