PER LA SICUREZZA DEL CONDOMINIO L'AMMINISTRATORE PUO' INTERVENIRE SULLE PARTI PRIVATE


Condominio - parti comuni
Condominio - parti comuni
PER LA SICUREZZA DEL CONDOMINIO L’AMMINISTRATORE PUO’ INTERVENIRE SULLE PARTI PRIVATE
L’amministratore di condominio ha il dovere di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio (articolo 1130 del Codice Civile), ma quando l’intervento di urgenza richiesto dal sindaco, per tutelare la pubblica incolumità, riguarda anche le parti private, il condòmino non può opporsi alla messa in sicurezza del condominio. Lo conferma la Cassazione ordinanza 14140/2021.
Il Sindaco ha emesso un’ordinanza di ingiunzione per l’esecuzione della rimozione di calcinacci ed il rifacimento dei balconi, per tutelare la pubblica incolumità. L’amministratore ha convocato l’assemblea che ha deliberato i lavori, sennonchè una condomina si è opposta.
Il Tribunale ha rigettato la domanda della condomina e ha rilevato che il compimento di atti conservativi per la salvaguardia del condominio legittimava l’intervento dell’amministratore, anche senza la previa convocazione dell’assemblea. Non solo. L’approvazione dei lavori di messa in sicurezza indicati nell’ordinanza non richiedeva il consenso della condòmina, poiché era un intervento implicante il compimento di atti diretti alla conservazione dell’edificio condominiale e all’eliminazione di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.