CEDOLARE SECCA ANCHE IN SEDE DI RINNOVO


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POSSIBILE ESERCITARE L’OPZIONE NEL TERMINE DEL RINNOVO 
È possibile esercitare l’opzione della cedolare secca in sede di proroga del contratto di locazione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 184 del 12.06.2020 relativa alla possibilità di aderire, in sede di proroga, al regime della cedolare secca per i redditi derivanti dalla locazione di immobili. Ai sensi dell’art. 1, comma 59 della legge n. 145/2018, i canoni derivati dalla stipula dei contratti di locazione, sottoscritti nel 2019, aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e relative pertinenze (locate congiuntamente alle unità immobiliari C/1) possono essere assoggettati al regime della cedolare secca. Il regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15.10.2018 risulti in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l’opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata entro il termine di versamento dell’imposta di registro tramite la presentazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi. L’opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E anno 2019).