ESTINTORI IN CONDOMINIO

Fonte il sole 24 ore - quotidiano del condominio NT


Condominio - impianti in genere
Condominio - impianti in genere
Nei condomìnii sono previsti sistemi antincendio di varia natura. In particolare ed in estrema sintesi - per quanto attiene agli estintori portatili - essi sono previsti nelle autorimesse dal Decreto ministeriale 1 febbraio 1986 (e successive modifiche, integrazioni e reiterazioni) per il quale deve essere prevista l'installazione di estintori di "tipo approvato" per fuochi delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B". Il numero di estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli. Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso. Il Decreto ministeriale 28 aprile 2005 prevede inoltre il posizionamento di estintori portatili, (o carrellati a seconda delle potenze degli impianti), nel locale centrale termica.
Il Decreto Ministeriale 16 maggio 1987 numero 246 prevede tra l’altro che per gli edifici di altezza superiore a 24 metri sia necessaria una rete di idranti fissi da alloggiare nel vano scale (ma non è questo il caso del lettore che se abbiamo ben compreso si riferisce ad estintori portatili).