NOVITA' IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE


Condominio - parti comuni
Condominio - parti comuni
NOVITA’ IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Con l’articolo 10, comma 3, del Decreto “Semplificazioni” (DL n. 76/2020) è stata modificata la Legge 13/89, rendendo più semplice l’abbattimento delle cosiddette barriere architettoniche. Si tratta di princìpi già in parte recepiti dalla giurisprudenza, ma che la previsione normativa consolida.
L’articolo 10, comma 3, del DL n. 76/2020 stabilisce che ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli artt. 2 della legge n. 13/89 e 119 del DL 34/2020, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1120 CC,. Alla Legge n. 13/89 sono quindi state apportate specifiche modifiche. In particolare, all’art. 2, comma 1, sono stati aggiunti due nuovi periodi, in base ai quali le innovazioni in tal modo realizzate dai condòmini non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, comma 1, CC e per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di interventi che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, come previsto dal quarto comma dell’art. 1120 CC.